Scadenze e ritardati pagamenti
Ultima modifica 18 maggio 2022
Il regolamento per l'applicazione della TARI prevede che il versamento sia effettuato in due rate con scadenza:
- 1ª rata - 31 maggio
- 2ª rata - 2 dicembre
L'eventuale pagamento in unica soluzione è da eseguire entro la scadenza della prima rata.
In caso di omesso/ parziale versamento degli avvisi emessi dall'Ufficio Tributi si procederà, previo sollecito, con la notifica di un apposito avviso di accertamento, con applicazione della sanzione del 30% dell'importo non versato oltre agli interessi legali.
Nel caso di omesso/parziale versamento dell’avviso di accertamento, si procederà con la riscossione coattiva, con maggiorazione delle spese previste dall'art. 1, comma 803, Legge 160/2019:
- 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di accertamento, fino ad un massimo di 300 euro;
- 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro.
- una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso.
Si ricorda che, sia per l'inizio della detenzione/occupazione di un immobile che per la cessazione o variazioni relative all'immobile o all'intestatario, è necessario presentare una apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi utilizzando i seguenti link: