Informazioni per omesso pagamento

Ultima modifica 2 ottobre 2024

L’istituto del Ravvedimento operoso, permette al contribuente di sanare spontaneamente, entro precisi termini temporali, l’omesso o il parziale pagamento, beneficiando di una considerevole riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del Ravvedimento nei casi in cui la violazione è già stata contestata dall’Ufficio Tributi.
Nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini di pagamenti per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e indipendenti dalla volontà del contribuente, il responsabile del tributo, su richiesta dell’interessato, può disporre il pagamento rateale.

In caso di omesso versamento, il Comune trasmette un sollecito, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di persistente omesso o insufficiente versamento si trasmette a mezzo raccomandata A/R o PEC  l’avviso di accertamento, comprensivo di sanzione al 30% (art. 1 comma 695 L. 147/13), interessi legali (dalla data di esigibilità del tributo) e di spese postali.

In caso di persistente omissione, si darà avvio alla riscossione coattiva, con maggiorazione delle spese previste dall'art. 1, comma 803, Legge 160/2019.


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