Settore economico finanziario
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Competenze
L’ufficio si occupa della gestione amministrativa dei servizi metanodotto e acquedotto: contratti di allacciamento ai servizi metanodotto e acquedotto, subentri, cessazioni e variazioni anagrafiche delle utenze, registrazione delle letture, fatturazione dei consumi e controllo dei relativi pagamenti.
Segue inoltre la normativa riguardante le tariffe, l’IVA, l’UTIF ed i relativi contenziosi e o ritardi nei pagamenti.
Servizio Gas
1. SCOPO DELLA CARTA DEL SERVIZIO GAS
L'esigenza di tutelare sempre più l'utente quale fruitore di un servizio e la necessità di uniformare progressivamente l'erogazione dei servizi pubblici, sono state recepite dal Legislatore che ha emanato la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".
La Carta del servizio gas si ispira inoltre ai principi contenuti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 1995 "Schema generale di riferimento della Carta dei servizi del settore gas".
Lo scopo della redazione di una Carta del Servizio Gas é quello di stabilire e garantire i diritti degli utenti del servizio di erogazione gas metano per uso civile (residenziale e terziario) distribuito a mezzo di rete urbana.
La Carta del Servizio Gas rappresenta un documento insostituibile grazie al quale l'utente può informarsi in merito ai servizi forniti, ai principi ai quali si attiene l'ente erogatore all'atto della fornitura, alle possibilità di accesso e di informazione garantite all'utente.
La Carta informa inoltre l'utente dei diritti ad esso riconosciuti in quanto fruitore di un pubblico servizio. In particolare la Carta prescrive una serie di Standard generali e specifici garantiti all'utente del servizio nonché una serie di principi generali che ispirano l'erogazione del servizio stesso.
2. INFORMAZIONI SULL'ENTE EROGATORE
Il Comune di Clusone, servizio gas metano, gestisce il servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale dal 17.10.1953, anno nel quale il numero degli utenti era di circa 200 unità e la rete si estendeva per circa 11 km.
L'erogazione del metano avviene attraverso una rete di tubazioni di media e bassa pressione.
Il metano viene acquistato dalla SNAM attraverso una condotta di alta pressione che collega il metanodotto SNAM alle Cabine principali di decompressione e misura del Comune di Clusone ubicate in via Europa e in via Lama.
All'interno della cabina il metano viene ridotto alla pressione di 1,5 BAR per poi essere immesso nella rete di bassa pressione.
Il metano prima di uscire dalla cabina subisce un procedimento di odorizzazione detto "a lambimento o ad iniezione" in quanto il metano allo stato puro é assolutamente inodore ed incolore. Scopo dell'odorizzazione é quello di segnalare la presenza del metano stesso in caso di perdita o di dimenticanza dei rubinetti aperti.
Sempre in tema di sicurezza il metano che viene immesso nei tubi é assolutamente puro senza la presenza di aria. L'immissione di aria nei tubi miscelata al gas metano potrebbe infatti provocare l'esplosione della miscela stessa in presenza di una semplice scintilla. L'aria infatti costituisce il comburente dei combustibili i quali, in assenza di aria, non possono incendiarsi: il metano che arriva ai fornelli é quindi assolutamente puro e solo a contatto con l'aria che circonda i fornelli genera la fiamma necessaria per gli usi di cucina e di riscaldamento.
3. DATI STATISTICI SUL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO
La tabella seguente evidenzia la continua crescita del servizio di erogazione del gas metano, sia in termini di utenti serviti, sia in termini di chilometri di rete principale a media e a bassa pressione.
Servizio Acque
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA RISCOSSIONE DEL CANONE O DIRITTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO, DEPURAZIONE E SCARICO DELLE ACQUE DI RIFIUTO.
Art.1 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
E' in attività nel Comune di Clusone il servizio di condotta fognante e di depurazione delle acque di scarico.
Art.2 - APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI CANONE
E' istituita nel Comune di Clusone, l'applicazione del diritto o canone per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione ed allo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti ed opifici industriali, a qualunque uso adibiti.
Art.3 - SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione:
a) la prima parte, riguardante la fognatura, è determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata;
b) la seconda parte, riguardante la depurazione, è determinata in rapporto alla quantità e, per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualità delle acque scaricate.
Art.4 - APPLICAZIONE DEL TIPO DI TARIFFA
Nel Comune di Clusone essendo istituito il servizio di depurazione, viene applicata la tariffa nelle sue due parti.
Art.5 - APPROVVIGIONAMENTO DEI POZZI PRIVATI
Coloro che si approvvigionano da pozzi privati o comunque in maniera autonoma, dovranno porre in opera apposito apparecchio per la misura delle acque da prelevare da ciascuna fonte di approvvigionamento. L'installazione sarà eseguita direttamente dagli interessati a proprie spese, previo nulla osta di idoneità da richiedere all'Amministrazione per il tipo di contatore da installare e per le modalità da seguire.
Su istanza dell'interessato l'installazione può essere eseguita dal Comune verso pagamento di tutte le spese sostenute, ivi compresi sopralluoghi e altre spese occorrenti.
I contatori previsti dal presente regolamento dovranno essere collaudati dai tecnici del Comune e, quindi, sigillati.
All'atto dell'apposizione del sigillo, l'incaricato dell'Amministrazione rileverà, alla presenza dell'interessato, la cifra segnata dal contatore e la trascriverà sul foglio di lettura.
Art.6 - LETTURA CONTATORI
Alla lettura dei contatori di cui all'articolo precedente ed alla denuncia dell'acqua prelevata provvederà direttamente l'utente il quale dovrà, a tal fine, segnalare all'Amministrazione comunale, mediante appositi tagliandi forniti dall'Amministrazione stessa, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le quantità d'acqua prelevate nell'anno precedente.
E' sempre consentito al personale comunale il libero accesso al locale in cui è posto il contatore per ogni eventuale verifica.
Art.7 - CONTATORI PER USI CIVILI E PRODUTTIVI
Ai fini dell'applicazione del diritto o canone di cui al successivo articolo, nel caso in cui l'acqua prelevata dalle fonti di cui si tratta venga utilizzata promiscuamente per usi civili e produttivi, dovranno essere installati separati contatori per la misura dell'acqua destinata a ciascun uso.
Ove non sia possibile stabilire le quantità d'acqua destinate ad usi diversi, sarà applicata la tariffa
maggiore prevista dalla legge.
Art.8 - IMPORTO TARIFFA PER INSEDIAMENTI CIVILI
Per le acque provenienti da insediamenti civili:
a) la tariffa è determinata per legge in valori unitari per metro cubo di acqua scaricata, sia per la fognatura che per la depurazione;
b) la depurazione è dovuta da tutti gli utenti del servizio di depurazione centralizzato, anche se lo stesso non prevede la depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili;
c) il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al 100% del volume dell'acqua prelevata;
d) per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto, il canone o diritto, è riscosso dall'Ufficio Tecnologico con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura dell'acqua;
e) i soggetti che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal civico acquedotto, devono fare denuncia, all'Ufficio Tecnologico del Comune, del volume di acqua prelevato nell'anno precedente, su apposito modulo rilasciato dall'Amministrazione comunale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui il canone si riferisce.
Conseguentemente alla denuncia, dovrà pure essere eseguito il versamento del dovuto mediante c/c postale, previo calcolo da effettuare secondo la specifica risultante dal modello di denuncia;
f) qualora non sia stato effettuato il versamento, il canone è liquidato e riscosso dall'Ufficio mediante conto corrente postale intestato al Comune, quale Ente gestore dell'intero impianto fognante/depurativo.
Art.9 - IMPORTO TARIFFA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Per le acque provenienti da insediamenti produttivi:
a) la tariffa per la parte di fognatura, è confermata in quella indicata all'art.3 lett. a), del presente Regolamento;
b) la tariffa inerente la parte depurativa, di cui all'art.3 lett. b), verrà determinata sulla base della formula tipo predisposta dal Comitato Internazionale di cui all'art.3 della Legge n.319/76, integrato dal Ministro delle Finanze e dalla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo. La Regione elaborerà le singole tariffe per le diverse categorie di utenti, con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per il Comune e fisserà i modi ed i termini per la determinazione del canone o diritto. Qualora il provvedimento non venga adottato nel termine anzidetto, resta in vigore per l'anno successivo, quello stabilito per l'anno in corso;
c) il Comune, quale Ente gestore del servizio, provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita delibera da sottoporre alla omologazione del Ministero delle Finanze, a stabilire la tariffa come sopra elaborata dalla Regione, da applicarsi nell'anno successivo. In mancanza, s'intenderanno prorogate le tariffe approvate nell'anno in corso.
Art.10 - ACCERTAMENTO DEL CANONE O DIRITTO
All'accertamento del canone o diritto, provvede sia per la parte fognaria che per la parte depurativa, l'Ufficio Tecnologico secondo le disposizioni del T.UF.L. (R.D. 14. 9. 1931, N. 1175), in quanto compatibile.
Art.11 - RISCOSSIONE DEL CANONE O DIRITTO
La riscossione è effettuata secondo le disposizioni indicate dagli artt.68 e 69 del DPR 28.01.1988, n. 43.
Art.12- CONTENZIOSO
Per il contenzioso si applicano le disposizioni previste dall'art.20 del DPR n 638 del 26 Ottobre 1972, e dalla data di insediamento delle nuove Commissioni, come previste dal Dlgs. 31.12.1992, n. 546.
Art.13 - VIOLAZIONI
Le violazioni al presente Regolamento saranno punite con l'ammenda prevista dall'art.23-bis della Legge 10 maggio 1976, n. 319, integrata con Legge 24 dicembre 1979, n. 650 o, nei casi non ammessi dalla richiamata normativa, a sensi dell'art.106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1934 n.383.
Art.14 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di scadenza della seconda pubblicazione di 15 giorni all'albo pretorio.